STATUTO ASSOCIAZIONE:
" Solidarieta con i bambini
del Congo-RDC "
I. DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO con il nome di “Solidarietà con i bambini del Congo-RDC” si costituisce un’Associazione ai sensi degli articoli 60 ss. del Codice Civile Svizzero.
Sede dell’Associazione è Caneggio,
Comune di Breggia.
Il recapito è presso la presidente.
L’Associazione è apartitica, aconfessionale
e senza scopo di lucro.
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Sostegno a progetti di aiuto umanitario, cooperazione allo sviluppo e assistenza in ambito sociale, sanitario, educativo e formativo a favore di bambini e adolescenti della Repubblica Democratica del Congo, attraverso interventi mirati a migliorarne il futuro nel totale rispetto della loro cultura, tradizione e religione.
“Solidarietà con i bambini del Congo-RDC” si prefigge, attraverso una costante informazione e regolari azioni di sensibilizzazione, di gettare solide basi per il conseguimento dello scopo sociale. Al fine di raggiungere gli scopi prefissi, “Solidarietà con i bambini del Congo” raccoglie fondi attraverso le quote sociali, i padrinati e le libere donazioni di Enti o privati.
Sostiene e/o sosterrà progetti nei quali uno o più soci dell’associazione o di associazioni con scopi analoghi hanno svolto o intendono svolgere un’esperienza in loco, preferibilmente
di volontariato.
Attualmente l’Associazione sostiene
la scuola per ragazzi ciechi “Bo ta mona”, l’orfanotrofio “Anuarite” di Djuma, 3 centri nutrizionali a Kikwit, Djuma e Kahemba, il foyer
per adolescenti orfani a Kikwit il centro di riabilitazione per bambini malati di konzo e
l'acquedotto di Kahemba.
Investe, inoltre, le proprie risorse nella ristrutturazione e nella ricostruzione di scuole elementari statali e nella formazione
continua degli insegnanti.
L’associazione risponde dei propri impegni facendo capo al patrimonio sociale.
II. SOCI
Sono soci tutti coloro che condividono e si riconoscono negli scopi e nelle attività dell’Associazione, suddivisi come segue:
a) tutte le persone fisiche maggiorenni, le persone giuridiche e gli enti morali che versano una quota annua di almeno 50 CHF;
b) tutte le persone che sostengono con il loro contributo annuo un bambino o un adolescente nella misura richiesta dalle diverse esigenze (la quota comprende il vitto, l’alloggio, il vestiario, le cure sanitarie e le spese scolastiche). Esse sono definite: madrine e padrini;
c) tutte le persone che liberamente offrono qualsiasi tipo di aiuto utile allo scopo.
III. ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Comitato
c) la Commissione di revisione
a) Assemblea dei soci
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci, così come elencati ai punti II a, b, c.
Ogni socio è titolare di un voto.L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria ogni anno, con preavviso scritto di almeno 15 giorni.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del comitato o su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno 1/10 dei soci.
L’Assemblea è diretta dal presidente di sala, coadiuvato da due scrutatori.
I nomi per ricoprire questi ruoli sono proposti dal comitato e approvati dall’Assemblea.
L’Assemblea ha le seguenti precipue competenze:
a) prendere atto dei progetti in corso
b) autorizzare la realizzazione di nuovi progetti con importi preventivati superiori ai 10'000 CHF
c) approvare e/o modificare gli statuti
d) eleggere il comitato e i revisori
e) approvare i rendiconti finanziari redatti dal Comitato e il rapporto dei revisori
f) decidere a maggioranza circa l’esclusione di soci, proposta dal comitato o da almeno 2/3 dei soci
presenti
g) decidere lo scioglimento dell’Associazione.
Le risoluzioni vengono prese a maggioranza dei presenti; per ciò che concerne le lettere c) e g) è richiesta la
maggioranza dei ¾ dei presenti.
b) Il Comitato
E' composto da 7 a 11 membri nominati dall’Assemblea che svolgono tutte le loro funzioni
senza remunerazione.
Le decisioni del Comitato sono valide solo se è presente la maggioranza dei membri.
Le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del presidente
vale doppio.
Il Comitato rimane in carica tre anni e i suoi membri saranno sempre rieleggibili.
Le dimissioni di un membro di comitato possono essere rassegnate in ogni momento, ma non più tardi di un
mese prima della fine del periodo amministrativo (anno solare) e vanno presentate, in forma scritta, al
comitato che le presenterà all’Assemblea.
Il Comitato nomina al suo interno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Cassiere.
Il Comitato è responsabile di perseguire gli scopi dell’Associazione e ha le seguenti competenze:
a) stabilire i programmi di aiuto e la loro copertura finanziaria
b) gestire i conti dell’Associazione, occupandosi della raccolta dei contributi e delle quote
c) mettere in atto altre risoluzioni scaturite dall’Assemblea
d) controllare, tramite i suoi delegati ad hoc, (che possono essere scelti anche all’infuori del Comitato) il
corretto impiego delle erogazioni finanziarie e la realizzazione dei progetti sostenuti
e) curare i rapporti di rappresentanza esterna; di norma, il Presidente rappresenta l’Associazione se
non è diversamente disposto dal Comitato
f) designare i membri di comitato che firmano validamente per l’Associazione (la firma sociale deve
essere sempre collettiva, a due)
g) delegare i propri rappresentanti per le singole mansioni
h) curare gli interessi dell’Associazione nei confronti dell’Autorità pubblica e di altri enti
i) decidere su ogni altro oggetto che non sia espressamente riservato alla competenza
dell’Assemblea.
j) fissare la data delle Assemblee e allestirne l’ordine del giorno
k) preparare i rapporti per l’Assemblea.
c) La Commissione di revisione
è composta da due membri, non facenti parte del comitato e non
necessariamente soci, nominati dall’Assemblea.
Provvede annualmente alla revisione dei conti di gestione. Stende poi un rapporto annuale motivato e
dettagliato destinato all’Assemblea.
I suoi membri stanno in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
IV. PATRIMONIO
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti:
a) dalle quote associative di cui al punto II a
b) dai contributi versati dai soci di cui al punto II b
c) da ogni altra elargizione che le perviene.
I fondi raccolti, dedotte le spese ordinarie di amministrazione, andranno versati totalmente ai Centri e alle
iniziative sostenute, secondo criteri che ne assicurino il miglior impiego, giusta lo scopo non lucrativo
dell’Associazione.
V. SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione, deciso dai 3/4 dell’Assemblea, il suo patrimonio, dedotte le spese
ed eventuali debiti, verrà devoluto a un altro ente con fini similari, previo accordo della maggioranza
qualificata dell’Assemblea.
Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le norme imperative suppletorie del Codice Civile
Svizzero.
VI. ENTRATA IN VIGORE
Il presente statuto aggiornato è stato approvato dall’Assemblea sociale del 18 maggio 2017 ed entra in vigore
immediatamente, sostituendo quello in vigore dal 25 dicembre 2006.